Vogliamo approfondire la Semplificazione normativa sul Superbonus 110% per informare sulle novità e sul come poterne usufruire.
Il decreto legge n77/2021 ha reso valide le modifiche all’articolo 119 del decreto Rilancio (decreto legge n34/2020), ma come esattamente? Sono state aggiunte:
Iniziamo a vederle una per una e a capirne il vantaggio.
La prima parte delle semplificazioni riguarda gli over 65 e la rimozione delle barriere architettoniche, quindi degli “ostacoli” casalinghi, che deve essere unita ai lavori antisismici iniziati con il Superbonus110.
L’altra novità riguarda la C.I.L.A dal 5 agosto su tutta l’Italia.
Per questa agevolazione bisogna indicare l’estremo del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile per gli edifici costruiti dopo il 1° settembre 1967.
Per gli edifici precedenti al 1° settembre 1967 il discorso viene “semplificato” poiché basta una dichiarazione del progettista di adeguatezza dell’intervento e la documentazione progettuale da allegare alla C.I.L.A. dovrà contenere la descrizione dell’intervento ed eventuali grafici se fondamentali alla descrizione.
La vera “rivoluzione” di questa estensione permette di escludere i fabbricati abusivi e salvaguardare l’edilizia storica, patrimonio italiano visitato da migliaia di turisti ogni anno.
La Semplificazione estende il Superbonus 110% alle categorie catastali B\1, B\2 e D\4 che offrono un servizio socio-sanitario assistenziale come ospedali, conventi, ricoveri, orfanotrofi, case di cure, caserme, etc.
Per utilizzare questa agevolazione i membri del consiglio di amministrazione non devono percepire nessun compenso e indennità di carica e devono avere un regolare contratto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. In questo modo si ottengono due grandi vantaggi poiché si ristrutturano edifici importanti per i comuni e si aiutano anche le imprese edili, piccole o grandi che siano.
Il punto cruciale del nuovo decreto sono il cappotto termico e il cordolo sismico, che hanno creato varie controverse e ritardi a causa di un articolo precedente.
Nella Semplificazione normativa sul Superbonus 110% abbiamo questa citazione: “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo".
Questo punto della Semplificazione permette di realizzare il cappotto termico e il cordolo sismico indipendentemente dalle distanze minime riportate nel decreto e nell’articolo citato nel testo.
Altra novità riguarda l’acquisto della prima casa.
In precedenza per poter usufruire del Superbonous 110% bisognava effettuare il cambio di residenza entro 18 mesi, mentre attualmente è stato esteso a 30 mesi di tempo, in questo modo si evita di perdere l’opportunità di utilizzare il bonus a causa di ritardi burocratici e si agevola anche il mercato immobiliare ed edile.
Tutte le novità inserite nella Semplificazione estendono il range di utilizzo del Superbonus110 e aiutano la ripartenza del settore edile italiano, uno dei più redditizi e colpiti del nostro Paese nell’ultimo biennio.