Sicurezza nei cantieri - Obblighi e responsabilità delle imprese

23 ottobre 2020

La sicurezza nei cantieri è una tematica quanto mai attuale ed importante giacché permette di prevenire infortuni di vario genere che costantemente si presentano soprattutto in questo luogo di lavoro. Le attuali normative prevedono per le ditte edili obblighi e responsabilità ben da rispettare prima di iniziare i lavori e durante la loro esecuzione. In particolare, è stato emanato un Testo Unico sulla Sicurezza nel quale viene definito in maniera chiara quali sono i doveri delle diverse figure presenti sul cantiere.

È bene, inoltre, sottolineare come gli obblighi e gli adempimenti che una ditta edile deve soddisfare nell'ambito di un cantiere, possono variare in maniera considerevole rispetto ad alcuni parametri ed in particolar modo rispetto alla durata dei lavori in termini di giorni, al numero di dipendenti utilizzati oppure in virtù della presenza di alcuni particolari rischi come, ad esempio, quello di effettuare interventi di manutenzione ad alta quota.

L’importanza del coordinamento della sicurezza sui cantieri

Un aspetto che spesso viene trascurato ma che è fondamentale per sviluppare un piano di sicurezza adeguato e rispettoso delle attuali normative, è quello del coordinamento.
I coordinatori per la sicurezza, infatti, svolgono un ruolo centrale perché hanno il compito di progettare il cantiere dal punto di vista della sicurezza e gestirlo al meglio.

Sono diverse le figure che devono occuparsi del coordinamento e della gestione della sicurezza sui cantieri. In particolare, prima dell'avvio dei lavori, deve essere nominato il CSP ossia il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione mentre in seguito, durante lo svolgimento dei lavori, sarà compito del CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) occuparsi della gestione.

Le responsabilità e gli obblighi dei coordinatori

Nel Testo Unico della Sicurezza viene fatto riferimento in maniera esplicita a quelle che sono le responsabilità e gli obblighi dei coordinatori della sicurezza sia nella fase di progettazione del cantiere che in quella di esecuzione. L’articolo 90 comma 1 del TU81/08, dispone che in prima istanza la responsabilità di tutelare la salute sui cantieri è del committente oppure del responsabile dei lavori, i quali, devono necessariamente pianificare l'attività e quindi adottare le prime forme organizzative per garantire il loro svolgimento in totale sicurezza per gli operatori. Solitamente in questa fase, sarà il responsabile dei lavori ad occuparsene, piuttosto che il committente, il quale evidentemente non ha specifiche competenze in merito. In seguito entra in scena l'impresa con il committente che deve appaltare i lavori almeno ad un'impresa oppure a più imprese nel caso di più interventi specifici. Sarà quindi compito di ogni responsabile di impresa occuparsi della sicurezza. Insomma l'organizzazione della sicurezza sui cantieri appare quanto mai complessa ma ci sono alcuni casi in cui la gestione è più semplice come, ad esempio, quello in cui c’è una sola impresa ad occuparsi dei lavori per cui il committente oppure il responsabile dei lavori, deve designare un coordinatore per la progettazione ossia il CSP.

In seguito toccherà al coordinatore per l'esecuzione dei lavori occuparsi del piano di sicurezza. Il Testo Unico, inoltre, evidenzia che nel caso in cui i lavori devono essere eseguiti da più imprese anche contemporaneamente, spetterà sempre prima al CSP e in seguito al CS e coordinare il tutto in maniera tale che non ci siano motivi di contrasto e soprattutto situazioni che possano aumentare in maniera considerevole il rischio di infortuni durante l'attività lavorativa.

In queste situazioni, ogni impresa dovrà, per conto suo, occuparsi della redazione del POS analizzando in maniera sintetica ed estremamente chiara quali sono i rischi di infortunio che potrebbero presentarsi durante le attività previste nel progetto. Spesso e volentieri si va però a prevedere una figura esterna per gestire il piano di sicurezza e quindi anche il coordinamento.

Gli obblighi previsti per il coordinatore in fase di progettazione

Il coordinatore in fase di progettazione, secondo quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza sui cantieri, ha obblighi ben precisi che deve assolvere durante la progettazione dell'intervento di ristrutturazione e più in generale per qualsiasi genere di opera.

Secondo quanto evidenziato nell'articolo 91 del TU 81/08, il coordinatore è chiamato a sviluppare e redigere due importanti documenti nei quali vengono evidenziati in maniera univoca gli accorgimenti che vengono adottati per prevenire possibili infortuni. Le modalità con cui deve essere redatto il piano di sicurezza e quello di coordinamento sono trattate nell'allegato XV dell'articolo 100.

In particolare, all'interno di questo documento è chiarito che il coordinatore dovrà indicare le modalità con cui viene organizzata l'area di cantiere e quali misure preventive vengono adottate anche allo scopo di proteggere i dipendenti. Bisogna anche indicare nel documento le procedure indirizzate al coordinamento delle varie attività. Inoltre, il coordinatore dovrà anche predisporre il fascicolo adattato all'opera, le cui modalità vengono indicate nel medesimo articolo ma all’allegato XVI. Insomma, il ruolo del coordinatore in fase di progettazione è molto importante in quanto deve innanzitutto indicare in maniera esplicita tutti gli interventi che sono stati previsti per ristrutturare un immobile oppure per la costruzione ex novo ed inoltre come saranno svolti e con quale cadenza temporale.

Nel caso in cui dovessero interagire nel medesimo cantiere più imprese, allora il coordinatore dovrà coordinare le loro attività e quindi stabilire alcune misure di sicurezza che permettono di gestire le interferenze. Va Inoltre sottolineato che il coordinatore in fase di progettazione non dovrà occuparsi dell'analisi dei possibili rischi che tuttavia dovrà essere sviluppata dal datore di lavoro.

Il ruolo del coordinatore in fase di esecuzione (CSP)

Con l'avvio dei lavori decade il ruolo e gli obblighi del coordinatore in fase di progettazione al quale subentra il coordinatore in fase di esecuzione. Ovviamente queste due figure possono essere assolte dalla medesima persona. Il Testo Unico della Sicurezza nei cantieri chiarisce che il coordinatore in fase di esecuzione avrà il compito di mettere in essere quanto evidenziato nei documenti elaborati dal coordinatore in fase di progettazione. In parole povere spetterà al coordinatore in fase di esecuzione mettere in atto il piano di sicurezza previsto ed ovviamente farlo rispettare alle varie imprese chiamate in causa.
Oltre a questo, il coordinatore in fase di esecuzione ha il compito e l'obbligo di verificare che la ditta e gli eventuali lavoratori autonomi presenti sul cantiere, applichino le norme previste e soprattutto quanto indicato nel piano di sicurezza.

Qualora il piano operativo di sicurezza dovesse dimostrarsi non più idoneo alla situazione oppure c'è stata una variazione per quanto riguarda le tipologie di lavori, è compito del coordinatore di adattare e adeguare il piano a queste novità evitando quindi che possibili rischi possono palesarsi.

Ovviamente il coordinatore dovrà anche gestire al meglio i lavori eseguiti da ditte e deve immediatamente segnalare al committente o al responsabile dei lavori, eventuali situazioni anomale oppure di mancato rispetto delle norme. In ultima analisi, qualora ritenesse che vi sia una situazione di estremo pericolo che possa palesarsi in maniera imminente, ha anche facoltà di sentenziare la sospensione dei lavori in attesa che si ripristini una situazione di sicurezza.